Grano/pasta e riso, da febbraio 2018 obbligo di origine in etichetta. Pubblicati i decreti in Gazzetta Ufficiale In primo piano

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda.

Entrano così in vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi l'obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.

“Da metà febbraio - dichiara il ministro Maurizio Martina - avremo finalmente etichette più trasparenti sull'origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l'Ue”.

COSA PREVEDONO I DECRETI

▪ GRANO/PASTA

Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;

b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: Italia e altri Paesi UE e/o non UE.

▪ RISO

Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:

a) “Paese di coltivazione del riso”;

b) “Paese di lavorazione”;

c) “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura Origine del riso: Italia.

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

▪ ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

▪ DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169

I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

▪ OLTRE L'85% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE DI GRANO E PASTA

Oltre l'85% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

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